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Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso – Cass. n. 3765/2021

Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad causam -Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazione del convenuto - Mera difesa - Contumacia - Incidenza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.(Fattispecie in cui la chiamata all'eredità, convenuta in giudizio per un debito del coniuge deceduto, era stata condannata in contumacia in prime cure, condanna riformata dal giudice di appello dinanzi al quale la predetta aveva contestato di aver validamente rinunciato all'eredità prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021 (Rv. 660420 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Civ_art_2697