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Precisazione delle conclusioni – Cass. n. 4202/2021

Procedimento civile - udienza - per la precisazione delle conclusioni - Processo di appello - Rimessione della causa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio delle parti su questioni sopravvenute - Concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Necessità - Ragioni - Conseguenze dell'omissione - Nullità della sentenza - Fattispecie.

Nel processo di appello, ove la causa sia rimessa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio delle parti su questioni sopravvenute, il giudizio viene riportato nella fase decisoria, con conseguente necessità di osservare le prescrizioni poste dall'art. 352 c.p.c., anche in ordine ai termini previsti dall'art. 190 stesso codice ai fini dello scambio della comparse conclusionali e delle memorie di replica, la cui mancata concessione determina la nullità della sentenza, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio subìto dalla parte in seguito a tale omissione, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la cui violazione è già stata valutata in astratto dal legislatore come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di protezione internazionale, nella quale, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, dopo aver rimesso la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di prendere posizione sulle ricadute processuali di un nuovo principio affermato dalle Sezioni unite e sulla disciplina sopravvenuta posta dalla l. 132 del 2018, aveva negato la concessione di nuovo termine per lo scambio delle comparse e delle memorie, all'esito delle rinnovate conclusioni).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4202 del 17/02/2021 (Rv. 660599 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190_1, Cod_Proc_Civ_art_352