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Esecuzione di determinate opere sulle parti comuni di un edificio – Cass. n. 2634/2021

Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio - Domanda proposta da un condomino contro altro condomino per ottenere l'esecuzione di opere su parti comuni - Litisconsorzio necessario passivo - Sussistenza - Fondamento.

La domanda volta ad ottenere l'esecuzione di determinate opere sulle parti comuni di un edificio (nella specie, copertura del fabbricato, intonacatura esterna e lavorazioni inerenti alle strutture perimetrali) ovvero l'accertamento dell'obbligo di un condomino di realizzare delle modifiche sulle stesse, impone il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini, trattandosi di azioni che investono un rapporto giuridico unico ed inscindibile, finalizzate all'adempimento di una prestazione di "facere" non suscettibile di divisione, in quanto destinata ad incidere sui beni comuni.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2634 del 04/02/2021 (Rv. 660246 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Proc_Civ_art_102