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Domanda giudiziale - interesse ad agire – Cass. n. 7409/2021

Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire - Obbligazioni - Giudizio iniziato dal creditore al solo scopo di far aumentare l'ammontare del credito con spese di esazione esose ed evitabili - Abuso del processo - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità della domanda.

Il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva senza altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, viola l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio; ne consegue l'inammissibilità della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7409 del 17/03/2021 (Rv. 661005 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Proc_Civ_art_088