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Verbale - violazione codice della strada – Cass. n. 2866/2021

Procedimento civile - notificazione - a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica - Verbale di accertamento violazione amministrativa del codice della strada - Notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea - Modalità - Procedura ex art. 14 del Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio - Esclusione - Convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977 - Applicabilità a cittadino tedesco - Limiti - Fattispecie.

Per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la l. 21 marzo 1983, n. 149) - che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa - poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere - per la notificazione e a pena di nullità (suscettibile di sanatoria) - all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della citata Convenzione. (Fattispecie relativa a notifica di verbale di accertamento ai sensi dell'art. 201 del codice della strada effettuata a mezzo posta dal Comune di Firenze nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2866 del 05/02/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149_1, Cod_Proc_Civ_art_156