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Mancanza o incompletezza dell'indicazione dell'udienza di comparizione – Cass. n. 709/2021

Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - data – errata - Mancanza o incompletezza dell'indicazione dell'udienza di comparizione - Nullità della citazione - Limiti - Possibilità per il destinatario di individuare la data effettiva con l'uso della diligenza e buon senso - Conseguenze - Validità della citazione - Fattispecie.

La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità della decisione di primo grado in ragione dell'erronea trascrizione della data dell'udienza di comparizione nell'atto di citazione, senza svolgere alcun accertamento sulla riconoscibilità dell'errore da parte del destinatario dell'atto).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 709 del 18/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164