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Sospensione - Periodo feriale – Cass. n. 20354/2020

Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Periodo feriale - Disciplina di cui all'art. 3 l. n. 742 del 1969 - Giudizi di opposizione all'esecuzione - Sospensione feriale dei termini - Inapplicabilità - Connessione con domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale o con domanda di distrazione delle spese in favore del difensore - Irrilevanza - Fattispecie.

Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla previsione dell'art. 96 c.p.c. la richiesta, avanzata dalla parte contro l'agente della riscossione, di risarcimento del danno derivante da una illegittima iscrizione di ipoteca, qualificata come domanda accessoria rispetto a quella, principale, di opposizione all'esecuzione concernente le cartelle di pagamento sulla base delle quali la menzionata iscrizione era avvenuta).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20354 del 28/09/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096

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