Skip to main content

Duplice iscrizione della causa a ruolo - Cass. n. 24974/2020

Procedimento civile - iscrizione a ruolo - procedimento civile - iscrizione a ruolo - Duplice iscrizione della causa a ruolo - Mancata riunione dei due procedimenti - Conseguenze - Iscrizione effettuata dall'attore - Prevalenza - Sentenza pronunciata nel secondo procedimento - Nullità - Fattispecie.

L'iscrizione della causa a ruolo avviene, a norma degli artt. 168 c.p.c. e 72 disp. att. (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), su iniziativa del convenuto solo se questi si costituisce quando non si è costituito l'attore, onde l'iscrizione non può essere effettuata su richiesta della parte convenuta qualora l'attore si sia già costituito ed abbia presentato la nota di iscrizione a ruolo, determinando la formazione del fascicolo di ufficio, al quale va unito il fascicolo del convenuto che si costituisce successivamente. Ne consegue che in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che dà luogo a un processo regolare è quella effettuata dall'attore per prima, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, qualora non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla

sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità della sentenza resa nel processo svoltosi, dietro iscrizione a ruolo eseguita dai convenuti e in contumacia di parte attrice, innanzi alla sezione distaccata di Ostia, perché il processo era stato previamente iscritto al ruolo del tribunale di Roma dall'attore).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24974 del 09/11/2020 (Rv. 659579 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168_1, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_319

corte

cassazione

24974

2020