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Spostamento d'ufficio di udienza già fissata - Cass. n. 25861/2020

Procedimento civile - nel corso del procedimento - procedimento civile - comunicazioni - nel corso del procedimento - Spostamento d'ufficio di udienza già fissata - Omesso avviso al procuratore - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza - Sanatoria per rinuncia tacita ex art. 157, comma 2, c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Condotta successiva della parte - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

L'omessa comunicazione al procuratore costituito dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude per violazione del principio del contraddittorio, il quale è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; ne consegue che, trattandosi di nullità assoluta e non relativa, non può ravvisarsi nella mancata tempestiva attivazione della parte una decadenza dall'eccezione di nullità per tacita rinuncia ex art. 157, comma 2, c.p.c., ma la successiva condotta processuale può eventualmente rilevare al fine di accertare l'insussistenza di un effettivo pregiudizio inferto al diritto di difesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che - nel respingere l'appello con cui si era censurata, per lesione del diritto di difesa, la pronuncia di primo grado per mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - aveva ritenuto tardiva la denuncia del vizio effettuata con l'impugnazione, anziché con un'istanza al giudice di prime cure, e carente il motivo d'appello in ragione dell'omessa specificazione del concreto pregiudizio subito).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25861 del 16/11/2020 (Rv. 659783 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_176

corte

cassazione

25861

2020