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Attiva "Legitimatio ad causam" - Mancata allegazione -Cass. n. 25869/2020

Procedimento civile – attiva - procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - attiva "Legitimatio ad causam" - Mancata allegazione - Applicazione analogica dell'art. 182 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

Qualora manchi l'allegazione della "legitimatio ad causam" non è applicabile analogicamente l'art. 182 c.p.c., che attiene all'ipotesi in cui la parte abbia omesso di fornire la prova del presupposto in parola, non a quella di astratta inesistenza di esso.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182

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cassazione

25869

2020