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Terzo ritenuto estraneo al rapporto controverso - Cass. n. 24950/2020

Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Terzo ritenuto estraneo al rapporto controverso - Attività difensive che restano acquisite al processo e che rimangono ad esso estranee - Individuazione - Fattispecie.

Tra le attività difensive svolte dal terzo chiamato ex art. 107 c.p.c. e ritenuto estraneo al rapporto controverso rimangono acquisite al giudizio e sottoposte alla cognizione del giudice di merito tutte le allegazioni in fatto e le prove delle stesse addotte dal terzo chiamato e - segnatamente - i nuovi fatti introdotti e provati in giudizio attraverso l'attività allegatoria e deduttiva del terzo medesimo; restano, per converso, estranee al "thema decidendum" e, quindi, all'obbligo di pronuncia del giudice le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni che esplicano effetti esclusivamente nella sfera personale del terzo. (Nella specie, la S.C. ha disatteso la censura mossa alla sentenza d'appello che, sulla premessa per cui il terzo non era titolare del rapporto controverso, né destinatario delle azioni revocatorie fallimentari oggetto di causa, aveva coerentemente ritenuto l'insussistenza di un obbligo di pronuncia sull'eccezione sollevata da costui e volta a fare valere la prescrizione del diritto ad agire in revocatoria).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24950 del 06/11/2020 (Rv. 659770 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_107

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