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Rimessione in termini - Cass. n. 25289/2020

Procedimento civile - termini processuali - Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie.

La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rimesso in termini l'appellante principale, la cui mancata tempestiva costituzione era dipesa dall'illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, anche in considerazione del fatto che la scadenza del termine di costituzione si era verificata durante le festività natalizie).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020 (Rv. 659779 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_184_2, Cod_Proc_Civ_art_342

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