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Notificazione - alla residenza, dimora, domicilio inpdap - Cass. n 21483/2020

Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio inpdap - soppressione - decorrenza ex l. n. 214 del 2011 - notifica in vigenza del d.l. n. 201 del 2011 - Inesistenza - Esclusione - Conseguenze.

La soppressione dell'INPDAP, avviata dall'art. 21 del d.l. n. 201 del 2011, si è compiuta solo con la legge di conversione con modifiche n. 214 del 2011, che con l'introduzione dell'art. 21 bis ne ha individuato la decorrenza alla data del 1.1.2012, prevedendo peraltro che, fino alla emanazione dei decreti di attuazione, le strutture centrali e periferiche dell'ente avrebbero continuato ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali; ne consegue che la notifica di un ricorso introduttivo effettuata all'INPDAP nella vigenza dell'art. 21 citato non è inesistente, ma nulla, e che incombe pertanto all'INPS, che quale successore "ex lege" ne eccepisca il vizio, allegare e fornire la prova, anche presuntiva, della mancata conoscenza del processo.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 21483 del 06/10/2020 (Rv. 659050 - 01)

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