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Fascicolo di parte - deposito ex art. 169 – Cass. n. 21571/2020

Procedimento civile - fascicolo - di parte – ritiro - Fascicolo di parte - Termine per il deposito ex art. 169, comma 2, c.p.c. - Natura perentoria limitata al primo grado - Conseguenze - Deposito avvenuto in appello - Violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. - Esclusione.

La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come ”nuovi”, in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt.165 e 166 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21571 del 07/10/2020 (Rv. 659323 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_169, Cod_Proc_Civ_art_345

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cassazione

21571

2020