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Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi – Cass. n. 11308/2020

Sentenza fondata su questioni rilevate d'ufficio - Omessa sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Presupposti - Fattispecie.

L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nella specie, in una controversia locatizia, il conduttore aveva richiesto il risarcimento dei danni patiti perché la locatrice, ottenuto il rilascio dell'immobile per diniego del rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo, non lo aveva destinato allo scopo comunicato; la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che, non attenendosi al principio massimato, aveva rilevato d'ufficio, senza consentire alle parti di dedurre sul punto, la questione di diritto concernente la circostanza che la disdetta era relativa alla seconda scadenza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 3, comma 5, l. n. 431 del 1998, disposizione invocata dal menzionato conduttore).

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11308 del 12/06/2020 (Rv. 658167 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

11308

2020