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Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 11677/2020

Patrocinio a spese dello Stato - Giudizio di cassazione - Liquidazione del compenso del difensore della parte - Competenza della Corte di cassazione - Ammissibilità - Esclusione.

La Corte di cassazione non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore dell'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3 bis del medesimo art. 83 - introdotto dall'art. 1 della l. n. 208 del 2015 - che nell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento "contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11677 del 16/06/2020 (Rv. 657953 - 01)

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