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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9066 del 18/05/2020 (Rv. 657663 - 01)

Risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato - Costituzione del danneggiato quale parte civile nel processo penale - Azione di risarcimento in sede civile per gli stessi fatti contro altro danneggiante estraneo al processo penale - Sospensione del processo civile - Esclusione.

La sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p. presuppone che il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale mediante la costituzione di parte civile e, successivamente, proposto la medesima azione in sede civile, non trovando applicazione detta norma quando il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9066 del 18/05/2020 (Rv. 657663 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Civ_art_2055