In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione delle cause ex art_ 103 c.p.c., la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall'art_ 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 02)