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Procedimento civile - estinzione del processo - per inattivita' delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 01)

Eccezione di estinzione - Legittimazione alla proposizione - Verifica di ufficio ad opera del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.

L'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso dopo un'interruzione risponde, ai sensi dell'art_ 307, comma 4, c.p.c., all'esclusivo interesse dei soggetti chiamati a succedere o a sostituire la capacità della parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché compete al giudice, anche di ufficio, accertare se tale eccezione sia stata sollevata dalla parte legittimata. (Nella specie, trovava applicazione il testo dell'art_ 307, comma 4, c.p.c. nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307

PROCEDIMENTO CIVILE

ESTINZIONE DEL PROCESSO