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Procedimento civile – riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1580 del 24/01/2020 (Rv. 656649 - 01)

Istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione - Inefficacia - Fondamento - Conseguenze -Nullità degli atti successivi del procedimento impropriamente riassunto - Sussistenza -Sopravvenuto venire meno della causa di sospensione - Irrilevanza.

Durante la sospensione del processo non possono essere compiuti, ai sensi dell'art. 298, comma 1, c.p.c., atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, poiché funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del giudizio e motivo di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venire meno della medesima causa.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1580 del 24/01/2020 (Rv. 656649 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_297, Cod_Proc_Civ_art_298

PROCEDIMENTO CIVILE

RIASSUNZIONE