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Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019 (Rv. 655420 - 01)

Giudice unico - Provvedimento di estinzione - Natura di sentenza - Rimedi impugnatori ordinari - Rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Sentenza del giudice unico di estinzione dopo la precisazione delle conclusioni - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l’estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019 (Rv. 655420 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_354