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Procedimento civile – successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 21690 del 26/08/2019 (Rv. 655035 - 01)

Competenza in ordine alla gestione, cura e manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio della Provincia di Catanzaro - Spettanza a quest'ultimo ente alla data del 1° gennaio 2006 - Conseguenze - Legittimazione passiva della Provincia in ordine alle domande risarcitorie per fatti dannosi successivi - Sussistenza - Riassunzione delle funzioni da parte della Regione Calabria ex art. 1 l.r. n. 14 del 2015 - Effetti sui processi in corso - Applicazione dell'art. 111 c.p.c. - Fondamento.

Per effetto della l.r. Calabria n. 34 del 2002 e della delibera della Giunta regionale dell'11 novembre 2005, alla data del 1° gennaio 2006 era stato trasferito alla Provincia di Catanzaro l'effettivo esercizio delle funzioni di gestione, cura e manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio della Provincia medesima, con conseguente legittimazione passiva di questo ente territoriale in relazione alle domande di risarcimento del danno per fatti verificatisi successivamente; pertanto, a seguito della riassunzione delle predette funzioni da parte della Regione e del subentro di quest'ultima nei rapporti attivi e passivi in corso, ai sensi degli artt.1 della l.r. Calabria n. 14 del 2015 e 1 della l. n. 56 del 2014, si è determinato, in relazione ai processi pendenti, un fenomeno successorio regolato dall'art.111 c.p.c., nel quale al trasferimento del rapporto controverso non si è accompagnata l'estinzione per qualsiasi causa dell'ente trasferente, cui dunque deve riconoscersi la conservazione della qualità di parte e la titolarità dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione, salva la possibilità di intervento volontario o la chiamata in causa dell'ente subentrante.

Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 21690 del 26/08/2019 (Rv. 655035 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111