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Litisconsorzio necessario - servitù di passaggio – Cass. 13818/2019

Servitù di passaggio attraverso più fondi - "Actio confessoria" a tutela della servitù - Legittimazione passiva esclusiva del proprietario del fondo servente autore delle contestazioni - Sussistenza - Litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di fondo intermedio - Esclusione.

Servitù - prediali - azioni a difesa della servitù - confessoria (del possesso di servitù) - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) In genere.

L'actio confessoria di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13818 del 22/05/2019 (Rv. 654077 - 01)

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1079 – Accertamento della servitù ed altri provvedimenti di tutela

Cod. Proc. Civ. art. 101 – Principio del contraddittorio

Cod. Proc. Civ. art. 102 – Litisconsorzio necessario