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Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Comparizione personale delle parti, anche tramite rappresentante sostanziale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del 27/03/2019

Procedimento civile - Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Comparizione personale delle parti, anche tramite rappresentante sostanziale - Necessità - Condizione di procedibilità - Realizzazione - Condizioni - Fattispecie.

Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile, ai soli fini della soccombenza virtuale, l'azione di risoluzione del contratto di locazione rinunciata dalla parte, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, tenuto conto che, per un verso, la procura speciale notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore e autenticata da quest'ultimo, era in realtà una semplice procura alle liti e che, per l'altro, non era stato neppure redatto un verbale negativo).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del 27/03/2019