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Successione nel processo a titolo particolare nel diritto controverso - in genere scissione parziale di societaria - natura giuridica

Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere scissione parziale di societaria - natura giuridica - conseguenze processuali in tema di intervento - onere di allegazione. società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - obbligazioni - azione individuale degli obbligazionisti - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 31313 del 04/12/2018

La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell'art. 344 c.p.c., ed impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 31313 del 04/12/2018