Skip to main content

Interpretazione della delibera AGCOM

Procedimento civile - in genere - domanda risarcitoria per inadempimento nei confronti di una compagnia telefonica - interpretazione della delibera AGCOM n. 182 del 2002 - tentativo preventivo obbligatorio di conciliazione - esperimento presso gli organismi co.re.com - necessità - esclusione - esperibilità presso altri organismi abilitati - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 26913 del 24/10/2018

>>> Ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3 dell'Allegato A della Delibera 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non deve svolgersi necessariamente dinanzi ai Co.Re.Com., potendo le parti rivolgersi, alternativamente, alle camere di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero ad altri organismi che risultino muniti dei requisiti di imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità auspicati dalla raccomandazione della Commissione europea 2001-310-CE.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 26913 del 24/10/2018