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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013

Aree di lottizzazione - Controversia fra privati circa la natura pubblica o privata delle stesse - Integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Deve essere integrato il contraddittorio nei confronti del Comune interessato, allorché si controverta fra privati circa la natura pubblica o privata di alcune strade, quando l'accertamento relativo rappresenti il fatto costitutivo della domanda proposta e, quindi, la controversia sia potenzialmente idonea a produrre effetti con riguardo al regime giuridico delle medesime.(Nella specie, al fine di completare le opere oggetto di convenzione di lottizzazione, era stata conclusa una convenzione fra privati, in mancanza del trasferimento formale delle stesse al demanio, ma, alla luce di indici conformativi adottati nel tempo dall'ente territoriale, era necessario accertare se le aree in questione potessero dirsi acquisite, per fatti concludenti o atti autoritativi, al demanio, ed al riguardo era stata formulata espressa domanda dall'attore in primo grado).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013