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Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9254 del 14/05/2004

Enti pubblici trasformati in persone giuridiche di diritto privato - Legittimazione del Presidente - Configurabilità - Delibera del consiglio di amministrazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Poiché, in base al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'INARCASSA ha assunto la personalità giuridica di diritto privato, il potere di agire in giudizio a nome della Cassa e di conferire ai difensori la procura alle liti spetta al Presidente della Cassa stessa, senza che, in mancanza di una specifica previsione normativa o statutaria, sia necessaria una delibera del consiglio di amministrazione, essendo l'autorizzazione dell'organo collegiale prescritta in via generale solo per gli enti pubblici.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9254 del 14/05/2004