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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017

Istanza di ricusazione - Sospensione del processo - Rigetto dell'istanza - Riassunzione del giudizio - Modalità - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto - Equipollenza - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione dello “iudex suspectus” segna automaticamente il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell'istanza dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., sicché, entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento, la parte interessata, per evitare l’estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso, senza che la proposizione di un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detta ordinanza possa essere ritenuta equipollente alla riassunzione, in ragione della diversa finalità di tale strumento impugnatorio rispetto a quella di riattivare il giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017