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Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - passiva - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 21926 del 21/09/2017

Uccisione di capi di bestiame da parte di cani randagi o inselvatichiti - Domanda di indennizzo ex art. 3 della l. n. 281 del 1991 - L.r. Lazio n. 14 del 1999 - Legittimazione passiva - Regione - Insussistenza - Provincia - Sussistenza - Fondamento.

La domanda di condanna della P.A. al pagamento dell'indennizzo per l'uccisione di capi di bestiame da parte di cani randagi o inselvatichiti, riconosciuto dall'art. 3, comma 5, della l. n. 281 del 1991, non va proposta nei confronti della Regione Lazio, bensì della Provincia di Roma, poiché la l.r. Lazio n. 14 del 1999, ponendo a carico di tale ente la procedura di accertamento del diritto all'indennizzo, la determinazione del suo concreto ammontare e il pagamento dello stesso con i fondi regionali, istituisce un rapporto di diritto pubblico di delegazione intersoggettiva tale per cui l'ente delegato è, nei confronti dei terzi, l'unico titolare delle situazioni soggettive attive e passive correlate all'esercizio delle attribuzioni delegate.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 21926 del 21/09/2017