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Procedimento civile - capacita' processuale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15156 del 20/06/2017

Vizi della costituzione della parte in giudizio - Dovere del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel testo anteriore alla l. n. 69 del 2009 - In qualsiasi fase e grado del giudizio - Effetti "ex tunc" - Limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che non aveva doverosamente esercitato il potere di cui all'art. 182 c.p.c. nei confronti della società ricorrente, che aveva agito per il pagamento di canoni locatizi in forza di un contratto di affidamento dei servizi di gestione del patrimonio immobiliare dell'I.N.P.S., nel quale non era incluso l'immobile oggetto di controversia).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15156 del 20/06/2017