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Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15622 del 22/06/2017

Pendenza del processo esecutivo - Successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente - Legittimazione del cedente a proseguire nell’esecuzione - Sussistenza - Limiti.

In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. - dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo - continua tra le parti originarie; pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stato promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15622 del 22/06/2017