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Procedimento civile - riassunzione, in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4247 del 17/02/2017

Applicabilità della "traslatio iudicii" anche anteriormente all’art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.

La "traslatio iudicii", che assicura la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale, è applicabile, già anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 59 della l. 69 del 2009, anche nei rapporti tra diverse giurisdizioni e pure con riferimento alle pronunce declinatorie di giurisdizione dei giudici di merito, atteso che, da un lato, le differenze di organizzazione tra giudice ordinario e speciale non possono danneggiare l'efficienza e l'efficacia del servizio giustizia e, dall'altro, che le parti dispongono, per la soluzione dell'eventuale conflitto negativo di giurisdizione tra i giudici di merito, del ricorso per cassazione ex art. 362, comma 2, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile, pur non essendo applicabile, "ratione temporis", l'art. 59 della l. 69 del 2009, la riassunzione della causa davanti al giudice tributario dopo che la sezione lavoro di un tribunale, di fronte alla tempestiva impugnazione di una cartella di pagamento, aveva declinato la propria giurisdizione).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4247 del 17/02/2017