Skip to main content

Procedimento civile - difesa personale della parte – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12348 del 22/08/2002

Società di capitali - Rappresentante legale - Avvocato iscritto nell'albo speciale del patrocinanti presso le giurisdizioni superiori - Sottoscrizione del ricorso per Cassazione - Legittimità - Condizioni - Rilascio a sè medesimo della procura alle liti - Necessità - Esclusione - Atto deliberativo abilitante il sottoscrittore del ricorso ad agire quale legale rappresentante e quale difensore dell'ente - Data certa - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze.

La disciplina dettata dal codice di rito in tema di difesa personale della parte (art. 86 cod. proc. civ.) va coordinata, in caso di rappresentanza legale di una società di capitali da parte conferita ad un avvocato iscritto nell'albo speciale, con i principi dettati dal medesimo codice con riguardo alla sottoscrizione del ricorso per cassazione (art. 365 cod. proc. civ.), a mente dei quali la procura speciale - ovvero l'atto che consenta di esercitare lo "ius postulandi" - va pur sempre rilasciata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata ed in data anteriore o contemporanea a quella della notificazione del ricorso, con la conseguenza che, qualora questo sia proposto da una società di capitali e sia sottoscritto da un avvocato che cumuli in sè la qualità di rappresentante del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e quella di difensore tecnico abilitato dinanzi alle giurisdizioni superiori, è indispensabile, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che l'atto deliberativo in forza del quale il sottoscrittore agisce come legale rappresentante della società e, al tempo stesso, come difensore munito di "ius postulandi" senza aver rilasciato - non essendovene la necessità - a sè stesso la procura, sia stato assunto (posteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata e) in data anteriore o contemporanea a quella della notifica del ricorso. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal legale rappresentante di una Srl che cumulava in sè tale qualità rappresentativa e quella di avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, poiché il verbale del consiglio di amministrazione della società, dal quale il predetto ripeteva i suoi poteri sostanziali e processuali, era privo di data certa, il che rendeva impossibile verificare l'anteriorità del conferimento del potere di esercitare lo "ius postulandi" rispetto alla notificazione del ricorso).

Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12348 del 22/08/2002