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Procedimento civile - difesa personale della parte – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 09/07/2004

Qualità di avvocato della parte - Spendita di tale qualità presso il giudice adito - Necessità - Fondamento.

 

Nei giudizi in cui è consentito alla parte la difesa personale (e cioè nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ex art.82 c.p.c., ove il valore della lite sia inferiore al milione di lire, ovvero, senza limite ne' per giudice adito ne' per valore, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ex art.23 della legge 689/81), è onere della parte stessa, che riveste anche la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di sè medesimo ex art.86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 09/07/2004