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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23520 del 18/11/2016

Giudizio di appello - Componente del collegio giudicante - Compimento di atti istruttori in precedente grado di giudizio - Motivo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23520 del 18/11/2016