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Procedimento civile - cessazione della materia del contendere – Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14341 del 13/07/2016

Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Impugnazione - Onere di preliminare censura su ogni questione di merito - Necessità.

Qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato cessata la materia del contendere, è onere della parte che in appello contesti la decisione per questioni di merito, impugnare preliminarmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere per mancanza di presupposti, restando altrimenti precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di impugnazione.

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14341 del 13/07/2016