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Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18782 del 26/09/2016

Litisconsorzio facoltativo attivo - Promozione autonoma di distinti giudizi - Abuso processuale - Esclusione - Facoltà - Sussistenza - Fattispecie in tema di responsabilità per fatto illecito.

In tema di litisconsorzio facoltativo (nella specie, sussistente tra più soggetti danneggiati a seguito di un unico fatto illecito), la possibilità di agire unitamente nel medesimo processo in ragione della connessione delle domande non può essere interpretata quale obbligo derivante dal principio di ragionevole durata del processo, secondo una logica di economia processuale, posto che la scelta della promozione autonoma dell'azione in distinti processi non integra un abuso ma il legittimo uso di una facoltà espressamente prevista dall'ordinamento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18782 del 26/09/2016