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Procedimento civile - legittimazione - passiva – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16578 del 05/08/2016

Domanda proposta contro la Repubblica italiana - Legittimazione passiva del Presidente della Repubblica - Esclusione - Fondamento.

Lo Stato può essere convenuto in giudizio nelle persone del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei singoli Ministri competenti in riferimento alla materia controversa, e non anche del Presidente della Repubblica, il quale è estraneo al potere esecutivo, titolare di un autonomo potere "neutro", garante della Costituzione e dell'unità nazionale, e le cui attribuzioni e funzioni non ne implicano mai una partecipazione diretta all'amministrazione dello Stato-soggetto.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16578 del 05/08/2016