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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - servitù – Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016

"Actio confessoria" o "negatoria servitutis" - Pluralità di proprietari del fondo dominante o servente - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Condizioni.

L'"actio confessoria" o "negatoria servitutis" dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente "pro indiviso" a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata "pro quota" in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016