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Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24086 del 26/11/2010

Cause riunite per ragioni di connessione o identità delle questioni - Autonomia dei singoli giudizi - Sussistenza - Fattispecie.

La riunione di più cause originariamente separate, in ragione della connessione di "petitum" e "causa petendi" propri di ciascuna di esse o della identità delle questioni da trattare, non comporta il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, di modo che la sentenza che li definisce, pur se formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite. (Fattispecie relativa a tre cause riunite, due delle quali erroneamente dichiarate estinte dal giudice del primo grado. La S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza di rigetto dell'appello pronunciata dalla Corte di merito, rilevando che l'errore commesso dal primo giudice, nel dichiarare la detta estinzione, non aveva avuto alcuna incidenza sulla terza causa).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24086 del 26/11/2010