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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013

Ordine di integrazione del contraddittorio revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei relativi presupposti - Inottemperanza - Conseguenze - Estinzione del processo - Esclusione.

L'estinzione del processo, per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice a norma dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., postula la legittimità del relativo ordine, e, pertanto, va esclusa, ove quest'ultimo venga revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei suoi presupposti.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013