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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6822 del 19/03/2013

Ricorso per cassazione - Dedotta violazione dell'art. 354 cod. proc. civ. in relazione all'art. 102 cod. proc. civ. - Onere di allegazione e prova del ricorrente in ordine alla non integrità del contraddittorio - Sussistenza.

In tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci per cassazione la violazione dell'art. 354 cod. proc. civ., in relazione all'art. 102 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare in ricorso nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio, nonché di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a queste circostanze, tale da non consentire alla S.C. di ravvisare la fondatezza della dedotta violazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6822 del 19/03/2013