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Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11386 del 13/05/2013

Improprio - Autonomia delle cause riunite - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 331 cod. proc. civ.

Nel litisconsorzio facoltativo improprio permane l'autonomia dei titoli, cosicché la sentenza, formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, per loro natura scindibili anche in sede di impugnazione, senza che la tempestiva impugnazione, proposta da alcune parti, coinvolga la posizione delle parti non impugnanti. È, pertanto, inapplicabile l'art. 331 cod. proc. civ., che viene in considerazione nelle diverse ipotesi di cause inscindibili (quando la necessità del litisconsorzio è prevista dalla legge o la sentenza si riferisce ad una situazione giuridica unica) o tra loro dipendenti (quando la decisione di una controversia si estende necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico-giuridico imprescindibile).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11386 del 13/05/2013