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Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24885 del 21/11/2014

Procedimento civile - Convenuto dichiarato contumace in primo grado - Potere - Dovere del giudice di verificare la fondatezza della domanda - Sussistenza - Costituzione tardiva - Contestazione della domanda - Ammissibilità - Fondamento.

La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24885 del 21/11/2014