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Procedimento civile - legittimazione - ad causam – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1692 del 26/01/2006

Legittimazione alla impugnazione - Spettanza di norma alla parte del precedente grado - Impugnazione da parte del successore della parte - Prova di tale qualità - Necessità - Successione nel processo - Prova - Onere.

La legittimazione all'impugnazione compete, di regola, ai soggetti che hanno partecipato al precedente grado o alla precedente fase di giudizio. Ne consegue che il soggetto che proponga il gravame deducendo di essere subentrato a una parte in forza di un rapporto successorio deve non soltanto allegare, ma anche offrire la prova di detta successione nel rapporto processuale pregresso.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1692 del 26/01/2006