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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5061 del 05/03/2007

Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione non dedotta, nè rilevata in cassazione - Conseguenze.

Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5061 del 05/03/2007