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Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10955 del 14/05/2007

Mancata estromissione dell'alienante - Litisconsorzio necessario - Conseguenze - Sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante - Impugnazione da parte del successore - Mancata notificazione al dante causa - Invalidità del giudizio - Esclusione - Condizioni.

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la mancata notificazione dell'appello al dante causa nei confronti del quale sia stata pronunciata la sentenza di primo grado non comporta l'invalidità del giudizio di impugnazione promosso dal successore, qualora tale giudizio, consapevolmente disertato dall'alienante, si sia svolto senza che alcuna delle parti presenti reclamasse l'integrazione del contraddittorio, e la relativa sentenza sia stata pronunciata soltanto nei confronti dell'avente causa: sebbene, infatti, il dante causa che non sia stato precedentemente estromesso dal giudizio assuma la posizione di litisconsorte necessario, ed in tale veste debba essere chiamato, in linea di principio, nella fase di gravame, gli indicati elementi integrano i presupposti per la sua estromissione, con la conseguente perdita della posizione di litisconsorte necessario.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10955 del 14/05/2007