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Procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15756 del 13/07/2007

Deducibilità in via di azione e di eccezione, dinanzi al giudice della prosecuzione o della riassunzione, ovvero del nuovo processo - Ammissibilità - Notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Effetto sospensivo - Esclusione.

Nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50, secondo comma, cod. proc. civ., che può esser dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero, "incidenter tantum", da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio ha soltanto effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 cod.civ., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15756 del 13/07/2007