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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26388 del 03/11/2008

Mancata integrazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - In Cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di litisconsorti necessari può essere rilevato d'ufficio, per la prima volta, anche dal giudice di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato (La S.C. ha affermato il principio - in un giudizio avente ad oggetto la richiesta del lavoratore ad essere riassunto alle dipendenze della AD.IM. Spa, originaria datrice di lavoro, in forza dell'accordo con il quale la società si era impegnata a ricollocare il medesimo, direttamente ovvero alle dipendenze di altra impresa del gruppo avente sede nel comune di Ascoli Piceno o in comuni limitrofi, entro ventiquattro mesi dal collocamento in mobilità - in relazione all'integrazione del contraddittorio rispetto alle altre imprese del gruppo, che pure avevano aderito direttamente all'impegno, atteso che la pronuncia sulla fondatezza ed accoglibilità della domanda formulata con l'atto introduttivo presupponeva che solamente la AD.IM. avesse sedi di lavoro in Ascoli Piceno o comuni limitrofi).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26388 del 03/11/2008